Cosa succede se si pone a Jurilo una domanda molto lunga e complessa?

Anche se si formula una domanda molto lunga e complessa, Jurilo fornisce nella maggior parte dei casi una risposta corretta e chiaramente strutturata. Raccomandiamo comunque di non rendere il compito inutilmente difficile e di suddividere le questioni complesse in più domande più brevi. Poiché è possibile porre un numero illimitato di domande, non ne derivano costi aggiuntivi.

Domanda rivolta a Jurilo da un avvocato che voleva “testare” ciò che Jurilo sa realmente:

L’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia rifiuta di erogare prestazioni a un lavoratore licenziato, dispensato dall’obbligo di lavorare e successivamente ammalatosi. L’assicurazione argomenta come segue (la contraente è la datrice di lavoro che noi assistiamo):

La nostra posizione si basa sulla sentenza del Tribunale federale 4A_151/2021 del 09.09.2021, che non rappresenta una semplice opinione di Allianz Suisse, ma una decisione definitiva a cui l’intero settore assicurativo svizzero può fare riferimento. L’11.04.2025 la nostra contraente (di seguito: CA) ha disdetto il contratto di lavoro con il dipendente con effetto al 31.07.2025 e contestualmente lo ha dispensato immediatamente dall’obbligo di lavorare (rinuncia alla prestazione lavorativa). Il 14.04.2025 il dipendente ha dichiarato la malattia e fatto valere l’incapacità lavorativa. L’assicurazione d’indennità giornaliera è un’assicurazione contro i danni. Deve quindi esistere un danno effettivo e concretamente dimostrabile (art. 1 ZB KTG, edizione 09.2021). Nel caso concreto non vi è alcun danno. La nostra CA aveva già rinunciato alla prestazione lavorativa del dipendente fino al 31.07.2025. Questa situazione è identica a quella che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale federale 4A_151/2021 del 09.09.2021. Sia il tribunale cantonale che il Tribunale federale hanno deciso che la contraente non aveva subito alcun danno per il periodo di incapacità lavorativa durante la dispensa. Solo dopo la fine della dispensa poteva sorgere un danno, in caso di prosecuzione dell’incapacità. Vi abbiamo già garantito che verrà indennizzata un’incapacità lavorativa provata oltre il 31.07.2025 (cfr. nostra mail del 21.07.2025). Poiché non vi è alcun danno, non sussiste obbligo di prestazione durante il periodo di preavviso originario, ossia fino al 31.07.2025.

Cosa può opporre la datrice di lavoro a questa argomentazione (obiettivo: ottenere il versamento delle indennità giornaliere)?

Risposta di Jurilo:

L’argomentazione dell’assicurazione si fonda sul principio dell’assicurazione contro i danni e sulla sentenza del Tribunale federale 4A_151/2021. Tuttavia, dal punto di vista del diritto del lavoro e considerando la struttura contrattuale di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia, vi sono diversi motivi su cui la datrice di lavoro può basarsi per contestare il rifiuto:

1. Diritto diretto del lavoratore nell’assicurazione collettiva
Ai sensi dell’art. 87 LCA e dell’art. 112 cpv. 2 CO, il lavoratore assicurato in un’assicurazione collettiva ha in linea di principio un diritto proprio nei confronti dell’assicuratore, anche se il contratto è stipulato dal datore di lavoro. Ciò vale soprattutto se l’assicurazione prevede una prestazione in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia e il sinistro si verifica durante la validità del contratto.

2. Sinistro verificato – malattia durante la dispensa dal lavoro
La dispensa dall’obbligo di lavorare non significa che non possa sussistere un’incapacità lavorativa ai fini assicurativi. Ciò che conta è se il sinistro (incapacità lavorativa per malattia) si è verificato durante la copertura assicurativa. È questo il caso: la malattia è stata denunciata il 14.04.2025, quindi durante il rapporto di lavoro e la copertura assicurativa.

La dispensa non modifica il fatto che il lavoratore rimane formalmente soggetto al potere direttivo del datore di lavoro e in linea di principio obbligato a prestare lavoro – anche se il datore vi rinuncia. L’incapacità non è quindi ipotetica, ma reale, poiché senza malattia il dipendente sarebbe stato tenuto a lavorare.

3. Equivalenza della soluzione assicurativa e obbligo di mantenimento del salario
La datrice di lavoro può invocare l’art. 324a cpv. 4 CO, che la libera dall’obbligo legale di mantenere il salario se esiste una soluzione assicurativa equivalente. Tale equivalenza presuppone che il lavoratore riceva, in caso di malattia, una prestazione che copra almeno l’80% della perdita salariale. Se la prestazione viene negata nonostante siano soddisfatte le condizioni, la datrice di lavoro rischia un obbligo sussidiario di mantenimento del salario ai sensi dell’art. 324a cpv. 1–3 CO.

4. Scopo dell’assicurazione d’indennità giornaliera – protezione del lavoratore
L’assicurazione serve a proteggere il lavoratore dalla perdita di reddito a causa di malattia. L’argomentazione dell’assicurazione, secondo cui non vi sarebbe alcun danno perché il datore ha rinunciato alla prestazione lavorativa, misconosce lo scopo dell’assicurazione. Il danno non consiste solo nello svantaggio economico del datore, ma anche nella perdita di guadagno del lavoratore, che l’assicurazione deve coprire.

5. Verifica della formulazione contrattuale
Occorre verificare se le condizioni generali di assicurazione (CGA) escludano esplicitamente la copertura durante la dispensa. Se non è così, la datrice di lavoro può sostenere che la copertura permane finché il rapporto di lavoro dura.

6. Differenza rispetto alla sentenza 4A_151/2021
Nella sentenza 4A_151/2021, l’obbligo di prestazione è stato negato perché il datore non aveva subito alcun danno economico. Tale caso riguardava però un’assicurazione strutturata come pura assicurazione contro i danni, con il datore come unico contraente. Nel caso presente, se il lavoratore dispone di un diritto diretto (p. es. tramite cessione o clausola contrattuale), la situazione giuridica è diversa.

Conclusione e raccomandazione:
La datrice di lavoro può contestare il rifiuto dell’assicurazione come segue:

  • richiamo al diritto diretto del lavoratore (art. 87 LCA, art. 112 cpv. 2 CO);
  • argomento che l’incapacità è insorta durante un rapporto di lavoro in corso e costituisce quindi un sinistro assicurato;
  • riferimento all’equivalenza della soluzione assicurativa e alla conseguente aspettativa che l’assicurazione versi prestazioni per sollevare la datrice dall’obbligo di mantenimento del salario;
  • verifica delle CGA per vedere se la dispensa è esplicitamente prevista come motivo di esclusione;
  • distinzione rispetto alla sentenza 4A_151/2021, in quanto il contesto è diverso.

La datrice di lavoro dovrebbe invitare l’assicurazione a riconsiderare il rifiuto alla luce di questi punti e, in caso contrario, richiedere una decisione scritta e motivata che citi le disposizioni pertinenti delle CGA. Se necessario, si potrà considerare un chiarimento giudiziario.

Fonti:

  • Art. 324a cpv. 1–4 CO
  • Art. 87 LCA
  • Art. 112 cpv. 2 CO